Articolo 26 della Costituzione Italiana
Il testo
Spiegazione e significato
Limita l'estradizione dei cittadini italiani ai casi previsti da trattati internazionali. Vieta sempre l'estradizione per reati politici (vale anche per stranieri, art. 10).
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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