Rapporti Civili

Articolo 26

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Spiegazione e Significato

Limita l'estradizione dei cittadini italiani ai casi previsti da trattati internazionali. Vieta sempre l'estradizione per reati politici (vale anche per stranieri, art. 10).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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