Articolo 26
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Spiegazione e Significato
Limita l'estradizione dei cittadini italiani ai casi previsti da trattati internazionali. Vieta sempre l'estradizione per reati politici (vale anche per stranieri, art. 10).
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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