Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 26 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
  2. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Spiegazione e significato

Limita l'estradizione dei cittadini italiani ai casi previsti da trattati internazionali. Vieta sempre l'estradizione per reati politici (vale anche per stranieri, art. 10).

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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