Rapporti Economici 1 min di lettura

Articolo 43 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Spiegazione e significato

Consente nazionalizzazioni e riserva di attività economiche allo Stato o enti pubblici per servizi essenziali, energia, monopoli. È stata la base per le nazionalizzazioni del dopoguerra (es. energia elettrica). Prevede indennizzo.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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