Rapporti Economici

Articolo 43

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Spiegazione e Significato

Consente nazionalizzazioni e riserva di attività economiche allo Stato o enti pubblici per servizi essenziali, energia, monopoli. È stata la base per le nazionalizzazioni del dopoguerra (es. energia elettrica). Prevede indennizzo.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Economici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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