Articolo 43
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Spiegazione e Significato
Consente nazionalizzazioni e riserva di attività economiche allo Stato o enti pubblici per servizi essenziali, energia, monopoli. È stata la base per le nazionalizzazioni del dopoguerra (es. energia elettrica). Prevede indennizzo.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Economici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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