Rapporti Economici 1 min di lettura

Articolo 44 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
  2. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Spiegazione e significato

Regola la proprietà terriera per uso razionale del suolo. Consente limitazioni ed espropri per riforma agraria, eliminazione latifondo, bonifica. Favorisce piccola/media proprietà e zone montane. Base della riforma agraria post-bellica.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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