Articolo 44 della Costituzione Italiana
Il testo
- Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. ¶
- La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. ¶
Spiegazione e significato
Regola la proprietà terriera per uso razionale del suolo. Consente limitazioni ed espropri per riforma agraria, eliminazione latifondo, bonifica. Favorisce piccola/media proprietà e zone montane. Base della riforma agraria post-bellica.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Economici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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