Rapporti Economici

Articolo 44

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Spiegazione e Significato

Regola la proprietà terriera per uso razionale del suolo. Consente limitazioni ed espropri per riforma agraria, eliminazione latifondo, bonifica. Favorisce piccola/media proprietà e zone montane. Base della riforma agraria post-bellica.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Economici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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