Articolo 44
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Spiegazione e Significato
Regola la proprietà terriera per uso razionale del suolo. Consente limitazioni ed espropri per riforma agraria, eliminazione latifondo, bonifica. Favorisce piccola/media proprietà e zone montane. Base della riforma agraria post-bellica.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Economici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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