Rapporti Economici 1 min di lettura

Articolo 45 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
  2. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Spiegazione e significato

Riconosce e promuove la cooperazione mutualistica (non speculativa) e l'artigianato. Lo Stato deve favorire queste forme di impresa, garantendo controlli sul loro carattere mutualistico.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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