Articolo 45 della Costituzione Italiana
Il testo
- La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. ¶
- La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. ¶
Spiegazione e significato
Riconosce e promuove la cooperazione mutualistica (non speculativa) e l'artigianato. Lo Stato deve favorire queste forme di impresa, garantendo controlli sul loro carattere mutualistico.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Economici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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