Articolo 45
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Spiegazione e Significato
Riconosce e promuove la cooperazione mutualistica (non speculativa) e l'artigianato. Lo Stato deve favorire queste forme di impresa, garantendo controlli sul loro carattere mutualistico.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Economici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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