Rapporti Economici

Articolo 45

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Spiegazione e Significato

Riconosce e promuove la cooperazione mutualistica (non speculativa) e l'artigianato. Lo Stato deve favorire queste forme di impresa, garantendo controlli sul loro carattere mutualistico.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Economici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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