Rapporti Economici

Articolo 46

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Spiegazione e Significato

Riconosce il diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione delle imprese. Norma programmatica largamente inattuata. Potrebbe includere forme di democrazia economica e partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Economici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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