Presidente della Repubblica

Articolo 90

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Spiegazione e Significato

Il Presidente ha irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni (responsabilità politica dei ministri controfirmatari). Risponde solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione. In tal caso è messo in stato d'accusa dal Parlamento (maggioranza assoluta) e giudicato dalla Corte Costituzionale.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Presidente della Repubblica

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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