Articolo 90
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Spiegazione e Significato
Il Presidente ha irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni (responsabilità politica dei ministri controfirmatari). Risponde solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione. In tal caso è messo in stato d'accusa dal Parlamento (maggioranza assoluta) e giudicato dalla Corte Costituzionale.
Contesto Costituzionale
Sezione
Presidente della Repubblica
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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