Presidente della Repubblica 1 min di lettura

Articolo 90 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
  2. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Spiegazione e significato

Il Presidente ha irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni (responsabilità politica dei ministri controfirmatari). Risponde solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione. In tal caso è messo in stato d'accusa dal Parlamento (maggioranza assoluta) e giudicato dalla Corte Costituzionale.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Presidente della Repubblica
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Presidente della Repubblica”