Articolo 22
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Spiegazione e Significato
Vieta di usare la privazione della capacità giuridica, cittadinanza o nome come punizione politica. Protezione contro discriminazioni e persecuzioni per opinioni politiche.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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