Rapporti Civili

Articolo 22

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Spiegazione e Significato

Vieta di usare la privazione della capacità giuridica, cittadinanza o nome come punizione politica. Protezione contro discriminazioni e persecuzioni per opinioni politiche.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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