Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 22 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Spiegazione e significato

Vieta di usare la privazione della capacità giuridica, cittadinanza o nome come punizione politica. Protezione contro discriminazioni e persecuzioni per opinioni politiche.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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