Articolo 22 della Costituzione Italiana
Il testo
- Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. ¶
Spiegazione e significato
Vieta di usare la privazione della capacità giuridica, cittadinanza o nome come punizione politica. Protezione contro discriminazioni e persecuzioni per opinioni politiche.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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