Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 21 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
  2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
  3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
  4. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
  5. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
  6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Spiegazione e significato

Libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa. Vieta censure preventive. Il sequestro della stampa richiede autorizzazione giudiziaria (tranne urgenze con convalida entro 24 ore). Obbliga trasparenza sui finanziamenti dei giornali. Limite: buon costume.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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