Articolo 21 della Costituzione Italiana
Il testo
- Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. ¶
- La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. ¶
- Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. ¶
- In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. ¶
- La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. ¶
- Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. ¶
Spiegazione e significato
Libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa. Vieta censure preventive. Il sequestro della stampa richiede autorizzazione giudiziaria (tranne urgenze con convalida entro 24 ore). Obbliga trasparenza sui finanziamenti dei giornali. Limite: buon costume.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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