Rapporti Civili

Articolo 23

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Spiegazione e Significato

Principio di legalità per prestazioni imposte ai cittadini (es. tasse, servizio militare quando esisteva). Solo la legge può imporre obblighi personali o patrimoniali.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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