Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 25 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
  2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
  3. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Spiegazione e significato

Tre principi fondamentali: 1) giudice naturale (no tribunali speciali ad hoc), 2) irretroattività della legge penale (nessun reato senza legge preesistente), 3) legalità delle misure di sicurezza.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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