Rapporti Civili

Articolo 25

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Spiegazione e Significato

Tre principi fondamentali: 1) giudice naturale (no tribunali speciali ad hoc), 2) irretroattività della legge penale (nessun reato senza legge preesistente), 3) legalità delle misure di sicurezza.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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