Articolo 25
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Spiegazione e Significato
Tre principi fondamentali: 1) giudice naturale (no tribunali speciali ad hoc), 2) irretroattività della legge penale (nessun reato senza legge preesistente), 3) legalità delle misure di sicurezza.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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