Articolo 24
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Spiegazione e Significato
Diritto di azione in giudizio e diritto di difesa inviolabile. Garantisce il patrocinio gratuito per chi non può permettersi un avvocato. Prevede riparazione per errori giudiziari.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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