Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 24 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
  2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
  3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
  4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Spiegazione e significato

Diritto di azione in giudizio e diritto di difesa inviolabile. Garantisce il patrocinio gratuito per chi non può permettersi un avvocato. Prevede riparazione per errori giudiziari.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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