Articolo 24 della Costituzione Italiana
Il testo
- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. ¶
- La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. ¶
- Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. ¶
- La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. ¶
Spiegazione e significato
Diritto di azione in giudizio e diritto di difesa inviolabile. Garantisce il patrocinio gratuito per chi non può permettersi un avvocato. Prevede riparazione per errori giudiziari.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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