Articolo 8
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Spiegazione e Significato
Principio di libertà religiosa e uguaglianza di tutte le confessioni. Le confessioni non cattoliche possono stipulare intese con lo Stato per regolare i loro rapporti.
Contesto Costituzionale
Sezione
Principi Fondamentali
Parte
Principi Fondamentali
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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