Principi Fondamentali

Articolo 8

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Spiegazione e Significato

Principio di libertà religiosa e uguaglianza di tutte le confessioni. Le confessioni non cattoliche possono stipulare intese con lo Stato per regolare i loro rapporti.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Principi Fondamentali

Parte

Principi Fondamentali

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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