Articolo 8 della Costituzione Italiana
Il testo
- Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. ¶
- Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. ¶
- I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. ¶
Spiegazione e significato
Principio di libertà religiosa e uguaglianza di tutte le confessioni. Le confessioni non cattoliche possono stipulare intese con lo Stato per regolare i loro rapporti.
Inquadramento
- Parte
- Principi Fondamentali
- Sezione
- Principi Fondamentali
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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