Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Titolo VI — Garanzie Costituzionali
Il Titolo VI sulle Garanzie Costituzionali (articoli 134-139) istituisce la Corte Costituzionale e disciplina il procedimento di revisione costituzionale, fissando nell'articolo 139 il limite invalicabile della forma repubblicana.
Art. 134
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità co…
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal…
Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o …
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di propon…
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono ad…
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.