Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Titolo III — Il Governo
Il Titolo III sul Governo (articoli 92-100) regola la formazione del Consiglio dei ministri, il rapporto di fiducia con il Parlamento, la pubblica amministrazione e gli organi ausiliari come CNEL, Consiglio di Stato e Corte dei conti.
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei minist…
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funz…
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo…
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla c…
Modificato
Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,…
Modificato
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti…
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutel…