Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Titolo IV — La Magistratura
Il Titolo IV sulla Magistratura (articoli 101-113) sancisce l'autonomia e l'indipendenza dei giudici, soggetti soltanto alla legge, e disciplina il Consiglio Superiore della Magistratura e le garanzie della giurisdizione.
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e rego…
Art. 103
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repu…
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro pote…
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordina…
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servi…
Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con …
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Mini…
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Modificato
Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giuris…