Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica

Titolo I — Il Parlamento

Il Titolo I sul Parlamento (articoli 55-82) disciplina Camera dei deputati e Senato della Repubblica, il bicameralismo, l'elezione, le immunità parlamentari e il procedimento di formazione delle leggi.

Articoli 55–82 · 28 articoli

Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica… Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Modificato Art. 57 Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Modificato Art. 58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Modificato Art. 59 È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Rep… Art. 60 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. Art. 61 Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine dell… Art. 62 Le Camere sono convocate di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di… Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presid… Art. 64 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi co… Art. 65 La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio d… Art. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cau… Art. 67 Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni se… Art. 68 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni … Modificato Art. 69 I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Art. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed… Art. 72 Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo rego… Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'appr… Art. 74 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio … Art. 75 È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, … Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non… Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano … Art. 78 Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati da… Art. 79 Le Camere sono convocate in via straordinaria ed entro cinque giorni in caso di … Art. 80 Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Art. 81 Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, t… Modificato Art. 82 Ciascuna Camera può accordare la fiducia o revocarla al Governo con mozione moti…