Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Titolo II — Presidente della Repubblica
Il Titolo II (articoli 83-91) definisce la figura del Presidente della Repubblica: elezione da parte del Parlamento in seduta comune, durata del mandato, poteri di garanzia e responsabilità.
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi…
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto …
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa ade…
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazio…
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Cam…
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai …
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'eserc…
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuram…