Presidente della Repubblica 1 min di lettura

Articolo 91 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Spiegazione e significato

Prima dell'insediamento, il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Il giuramento è solenne e pubblico, segna l'inizio del mandato.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Presidente della Repubblica
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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