Articolo 91 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. ¶
Spiegazione e significato
Prima dell'insediamento, il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Il giuramento è solenne e pubblico, segna l'inizio del mandato.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Presidente della Repubblica
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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