Articolo 91
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Spiegazione e Significato
Prima dell'insediamento, il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Il giuramento è solenne e pubblico, segna l'inizio del mandato.
Contesto Costituzionale
Sezione
Presidente della Repubblica
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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