Presidente della Repubblica

Articolo 91

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Spiegazione e Significato

Prima dell'insediamento, il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Il giuramento è solenne e pubblico, segna l'inizio del mandato.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Presidente della Repubblica

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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