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Questo portale offre il testo completo della Costituzione della Repubblica Italiana con tutti i 139 articoli, spiegazioni dettagliate, la storia delle modifiche costituzionali e risposte alle domande più frequenti organizzate per categoria.

📜 139 Articoli

Testo integrale con analisi approfondita

📅 Dal 1° gennaio 1948

Oltre 75 anni di storia democratica

📖 26 FAQ Organizzate

Divise in 5 categorie tematiche

Esplora gli Articoli della Costituzione

Rapporti Civili

Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di... Art. 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni... Art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunic... Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del te... Art. 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni... Art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per f... Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in quals... Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione ... Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola... Art. 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della... Art. 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a... Art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi leg... Art. 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessun... Art. 26 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressament... Art. 27 La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sin... Modificato Art. 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente ...

Il Parlamento

Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica... Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei ... Modificato Art. 57 Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero ... Modificato Art. 58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. I senatori a vita sono ... Modificato Art. 59 È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Rep... Art. 60 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.... Art. 61 Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine dell... Art. 62 Le Camere sono convocate di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di... Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presid... Art. 64 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi co... Art. 65 La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio d... Art. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cau... Art. 67 Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni se... Art. 68 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni ... Modificato Art. 69 I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.... Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.... Art. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed... Art. 72 Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo rego... Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'appr... Art. 74 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio ... Art. 75 È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, ... Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non... Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano ... Art. 78 Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati da... Art. 79 Le Camere sono convocate in via straordinaria ed entro cinque giorni in caso di ... Art. 80 Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale sc... Art. 81 Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, t... Modificato Art. 82 Ciascuna Camera può accordare la fiducia o revocarla al Governo con mozione moti...

Regioni, Province, Comuni

Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane... Modificato Art. 115 Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo... Art. 116 A Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtir... Modificato Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto del... Modificato Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne ... Modificato Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finan... Modificato Art. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra ... Modificato Art. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente... Art. 122 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presi... Modificato Art. 123 Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determin... Modificato Art. 124 Abrogato... Modificato Art. 125 Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, ... Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimen... Modificato Art. 127 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Re... Modificato Art. 128 Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da le... Art. 129 Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regi... Art. 130 Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica... Art. 131 Sono organi della Provincia: il consiglio e il presidente della provincia, che è... Art. 132 Ciascun Comune ha un proprio statuto che determina le norme fondamentali della s... Art. 133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province...

Domande Frequenti sulla Costituzione Italiana

Le FAQ sono organizzate in 5 categorie tematiche per facilitare la ricerca delle informazioni.

Generale

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È una costituzione scritta, rigida (modificabile solo con procedimento aggravato) e lunga (139 articoli). Stabilisce i principi fondamentali dell'ordinamento, i diritti e doveri dei cittadini, l'organizzazione dello Stato e i rapporti tra le istituzioni.

La Costituzione fu scritta dall'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946 (stesso giorno del referendum istituzionale che scelse la Repubblica). I lavori durarono circa 18 mesi, dal giugno 1946 al dicembre 1947. Fu promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

L'Assemblea Costituente era composta da 556 deputati eletti dal popolo italiano. Tra i principali artefici della Costituzione: Piero Calamandrei, Meuccio Ruini, Aldo Moro, Palmiro Togliatti, Giuseppe Dossetti, Pietro Nenni, Alcide De Gasperi. Rappresentavano le principali forze politiche antifasciste: DC, PCI, PSI, liberali, azionisti, repubblicani.

Sì, ma solo con un procedimento aggravato (revisione costituzionale). Le leggi di revisione costituzionale richiedono: doppia approvazione da Camera e Senato a distanza di almeno 3 mesi; maggioranza assoluta (50%+1) in seconda votazione. Se non raggiungono i 2/3 dei voti, possono essere sottoposte a referendum popolare se richiesto da 500.000 elettori, 5 Consigli regionali o 1/5 dei parlamentari. Limite: la forma repubblicana non può essere modificata (art. 139).

Dal 1948 ad oggi la Costituzione è stata modificata circa 17 volte con leggi di revisione costituzionale approvate. Le modifiche più significative riguardano: abolizione pena di morte (2007), riforma del Titolo V sulle autonomie regionali (2001), riduzione numero parlamentari (2020), parità di genere e tutela ambiente (2022). Molte proposte di riforma più radicali sono state bocciate da referendum (2006, 2016).

La Costituzione formale è il testo scritto approvato nel 1947. La Costituzione materiale è l'insieme dei principi e valori effettivamente applicati e interpretati dalle istituzioni e dalla Corte Costituzionale. L'interpretazione costituzionale si è evoluta nel tempo adeguandosi ai cambiamenti sociali, pur nel rispetto del testo formale.

È l'organo di garanzia costituzionale istituito dall'art. 134 della Costituzione. Composta da 15 giudici (5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dalle magistrature superiori), giudica sulla costituzionalità delle leggi, risolve i conflitti tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni, giudica sulle accuse contro il Presidente della Repubblica. Opera dal 1956.

I Principi Fondamentali (artt. 1-12) stabiliscono: democrazia e sovranità popolare (art. 1); diritti inviolabili della persona (art. 2); uguaglianza formale e sostanziale (art. 3); diritto al lavoro (art. 4); autonomie locali (art. 5); tutela minoranze linguistiche (art. 6); laicità dello Stato (artt. 7-8); cultura e ricerca (art. 9); apertura all'ordinamento internazionale (art. 10); ripudio della guerra (art. 11); simboli nazionali (art. 12).

Sono XVIII disposizioni aggiunte alla fine della Costituzione. Alcune avevano carattere temporaneo (es. divieto di ricostituzione del partito fascista), altre permanente (es. art. 139 che vieta la revisione della forma repubblicana). Regolavano il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e l'attuazione graduale della Costituzione.

Molte norme costituzionali sono "programmatiche", cioè indicano obiettivi che lo Stato deve perseguire ma richiedono leggi di attuazione. Alcuni esempi di norme non pienamente attuate: partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (art. 46); alcune norme sul CSM (art. 105); referendum abrogativo per leggi tributarie (art. 75). L'attuazione dipende dalla volontà politica del legislatore.

Principi Fondamentali e Struttura

I Principi Fondamentali (articoli 1-12) costituiscono il nucleo valoriale immutabile della Costituzione e comprendono: DEMOCRAZIA E LAVORO (art. 1): Italia come Repubblica democratica fondata sul lavoro, con sovranità popolare; DIRITTI INVIOLABILI (art. 2): riconoscimento diritti inviolabili dell'uomo e doveri di solidarietà; UGUAGLIANZA (art. 3): formale (davanti alla legge) e sostanziale (rimozione ostacoli); LAVORO (art. 4): diritto e dovere; AUTONOMIE (art. 5): unità della Repubblica con riconoscimento autonomie locali; MINORANZE (art. 6): tutela minoranze linguistiche; LAICITÀ (artt. 7-8): separazione Stato-Chiesa e libertà religiosa; CULTURA (art. 9): promozione cultura, ricerca, tutela patrimonio; INTERNAZIONALE (art. 10): apertura ordinamento internazionale e diritto asilo; PACE (art. 11): ripudio guerra offensiva; SIMBOLI (art. 12): tricolore verde-bianco-rosso.

La Costituzione si articola in 139 articoli organizzati in: PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-12): valori base dello Stato; PARTE PRIMA "Diritti e doveri dei cittadini" (artt. 13-54) suddivisa in 4 Titoli: I-Rapporti civili (artt. 13-28): libertà personali; II-Rapporti etico-sociali (artt. 29-34): famiglia, salute, istruzione; III-Rapporti economici (artt. 35-47): lavoro, proprietà, impresa; IV-Rapporti politici (artt. 48-54): voto, partiti, doveri fiscali; PARTE SECONDA "Ordinamento della Repubblica" (artt. 55-139) suddivisa in 6 Titoli: I-Parlamento (55-82), II-Presidente Repubblica (83-91), III-Governo (92-100), IV-Magistratura (101-113), V-Regioni/Province/Comuni (114-133), VI-Garanzie costituzionali (134-139); DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (XVIII): regole passaggio monarchia-repubblica.

Una Costituzione rigida è modificabile solo con procedimento aggravato, più complesso delle leggi ordinarie. La Costituzione italiana richiede (art. 138): DOPPIA DELIBERAZIONE da Camera e Senato a distanza minima 3 mesi; MAGGIORANZA ASSOLUTA (50%+1 componenti) in seconda votazione; REFERENDUM CONFERMATIVO eventuale (se richiesto da 500.000 elettori, 1/5 parlamentari o 5 Consigli regionali) entro 3 mesi - necessaria maggioranza voti validi; NO referendum se approvazione a 2/3 in seconda votazione. Questo garantisce STABILITÀ: protegge principi fondamentali da modifiche affrettate; richiede ampio consenso politico; permette controllo popolare. LIMITE ASSOLUTO: forma repubblicana immodificabile (art. 139). Al contrario, una costituzione "flessibile" si modifica con legge ordinaria (es. Statuto Albertino).

L'articolo 3 stabilisce due tipi di uguaglianza complementari: UGUAGLIANZA FORMALE (comma 1): "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali". Significa che la legge si applica ugualmente a tutti, senza discriminazioni. È il principio base dello Stato di diritto. UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (comma 2): "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà e uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Non basta trattare tutti ugualmente: lo Stato deve intervenire attivamente per eliminare disuguaglianze di partenza (povertà, mancanza istruzione, disabilità). È il fondamento costituzionale di: welfare state, scuola pubblica gratuita, sanità universale, politiche sociali, quote di genere, sostegno alle fasce deboli.

L'articolo 1 è il fondamento della Repubblica: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". REPUBBLICA DEMOCRATICA: forma di governo non monarchica basata su elezioni, rappresentanza e pluralismo; FONDATA SUL LAVORO: il lavoro non è solo diritto ma elemento costitutivo della Repubblica - riconosce dignità e centralità del lavoro nella società; SOVRANITÀ POPOLARE: il potere appartiene al popolo che lo esercita: direttamente (referendum, petizioni) e indirettamente (elezione rappresentanti); LIMITI COSTITUZIONALI: la sovranità si esercita "nei limiti della Costituzione" - significa che neppure la maggioranza può violare diritti fondamentali (Stato di diritto costituzionale). È la sintesi perfetta dei valori della Repubblica nata dalla Resistenza: democrazia, lavoro come dignità, sovranità popolare limitata dalla Costituzione.

L'articolo 11 stabilisce il principio pacifista: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente limitazioni di sovranità necessarie ad ordinamento che assicuri pace e giustizia; promuove organizzazioni internazionali per la pace". Significa: RIPUDIO GUERRA OFFENSIVA: Italia rinuncia ad aggredire altri Stati o conquistare territori; RIPUDIO GUERRA COME SOLUZIONE CONTROVERSIE: preferenza per diplomazia, arbitrati, tribunali internazionali; LIMITAZIONI SOVRANITÀ: accettazione organismi sovranazionali per pace (ONU, UE, NATO); PROMOZIONE COOPERAZIONE: sostegno attivo organizzazioni internazionali. NON VIETA: guerra difensiva contro aggressioni; missioni di pace ONU; interventi umanitari autorizzati. È uno dei principi pacifisti più avanzati tra costituzioni mondiali, frutto della reazione al fascismo bellicista e agli orrori II Guerra Mondiale. Base costituzionale per partecipazione ONU, UE, missioni peacekeeping.

Storia e Nascita

La Costituzione nacque nel periodo di rinascita democratica dopo caduta fascismo e II Guerra Mondiale. TAPPE FONDAMENTALI: 2 GIUGNO 1946: referendum istituzionale (scelta Repubblica con 54% voti) + elezione Assemblea Costituente (556 deputati, prima volta voto donne); 25 GIUGNO 1946 - 22 DICEMBRE 1947: lavori Assemblea Costituente. Commissione dei 75 (ristretta) preparò progetto, discusso poi in plenaria. 75 sedute plenarie, migliaia emendamenti; 22 DICEMBRE 1947: approvazione finale (453 favorevoli, 62 contrari); 27 DICEMBRE 1947: promulgazione da Capo provvisorio Stato Enrico De Nicola; 1° GENNAIO 1948: entrata in vigore. Fu lavoro collettivo di compromesso tra culture politiche diverse (cattolica-DC, socialista-PSI, comunista-PCI, liberale, repubblicana, azionista) che collaborarono per dare all'Italia rinata una Costituzione democratica, antifascista, fondata su diritti inviolabili e giustizia sociale.

La Costituzione fu scritta dall'ASSEMBLEA COSTITUENTE, composta da 556 deputati eletti democraticamente il 2 giugno 1946. COMPOSIZIONE POLITICA: Democrazia Cristiana 207 seggi (35%), Partito Socialista 115 (21%), Partito Comunista 104 (19%), altri (liberali, repubblicani, azionisti, monarchici) 130 (25%). ORGANI: Presidente Assemblea: Umberto Terracini (PCI); Commissione dei 75 (ristretta): elaborò progetto, coordinata da Meuccio Ruini; 3 Sottocommissioni: diritti-doveri, ordinamento Repubblica, rapporti economico-sociali. PADRI COSTITUENTI più influenti: Piero Calamandrei (azionista, giurista), Giuseppe Dossetti (DC, teologo), Aldo Moro (DC, giurista), Palmiro Togliatti (PCI, leader), Pietro Nenni (PSI, leader), Alcide De Gasperi (DC, Presidente Consiglio), Costantino Mortati (DC, costituzionalista), Lelio Basso (PSI, filosofo). Collaborarono 556 persone di ogni estrazione: partigiani, intellettuali, operai, donne (21), professori, avvocati. Fu esempio straordinario di democrazia deliberativa e compromesso costruttivo.

La Costituzione entrò in vigore il 1° GENNAIO 1948. CRONOLOGIA FINALE: 22 dicembre 1947: approvazione Assemblea Costituente (453 sì, 62 no); 27 dicembre 1947: promulgazione Capo provvisorio Stato Enrico De Nicola; 27 dicembre 1947: pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 298 - Edizione straordinaria; 1° gennaio 1948: ENTRATA IN VIGORE (dopo 5 giorni pubblicazione, come consueto). Da quella data è la LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica Italiana, sostituendo lo Statuto Albertino. ATTUAZIONE GRADUALE: alcune norme programmatiche richiesero leggi attuazione successive: Corte Costituzionale operativa dal 1956 (8 anni dopo!); Regioni ordinarie istituite 1970 (22 anni dopo); CSM istituito 1958; referendum abrogativo primo utilizzo 1974. Nonostante attuazione graduale, da 1° gennaio 1948 tutti principi costituzionali sono vigenti e vincolanti, anche se alcuni istituti divennero operativi successivamente.

La Costituzione nacque in contesto drammatico e di profondo rinnovamento: CADUTA FASCISMO (25 luglio 1943): fine dittatura Mussolini dopo 20 anni; ARMISTIZIO (8 settembre 1943): Italia divisa, occupazione nazista Nord, governo Badoglio Sud; RESISTENZA (1943-1945): lotta partigiana contro nazifascismo, guerra civile, liberazione; II GUERRA MONDIALE: devastazione materiale e morale Italia, oltre 400.000 morti; REFERENDUM 2 GIUGNO 1946: scelta Repubblica (54%) vs Monarchia (46%), fine Savoia; GUERRA FREDDA INCIPIENTE: tensione USA-URSS influenzò ma non impedì collaborazione interna; RICOSTRUZIONE: necessità rifondare Paese materialmente e moralmente. SPIRITO COSTITUENTE: volontà costruire democrazia solida basata su: ripudio fascismo, guerra, dittatura; riconoscimento diritti inviolabili; giustizia sociale ed uguaglianza sostanziale; sovranità popolare e pluralismo. Clima eccezionale di collaborazione tra forze antifasciste (cattolici, comunisti, socialisti, liberali) permise Costituzione compromissoria ma solida, che ha resistito 75+ anni senza stravolgimenti.

Prima della Costituzione repubblicana del 1948 vigeva lo STATUTO ALBERTINO (1848), costituzione Regno di Sardegna concessa da Re Carlo Alberto, estesa poi a Regno d'Italia unificato (1861-1946). CARATTERISTICHE STATUTO: OTTRIATO: concesso dal sovrano, non approvato dal popolo; FLESSIBILE: modificabile con legge ordinaria; BREVE: 84 articoli; MONARCHICO: Re con ampi poteri (nomina Governo, comanda esercito, scioglie Parlamento); BICAMERALE: Senato (nomina regia a vita) e Camera (elettiva); DIRITTI LIMITATI: riconosceva alcune libertà ma limitate; SUFFRAGIO RISTRETTO: solo 2% popolazione votava (ricchi). SOTTO FASCISMO (1922-1943): Statuto formalmente mantenuto ma SVUOTATO: leggi fascistissime (1925-26) instaurarono dittatura; libertà soppresse; Parlamento ridotto a ruolo decorativo; partiti vietati; stampa censurata; Camera Fasci e Corporazioni sostituì Camera. ROTTURA 1948: Costituzione repubblicana rappresentò totale discontinuità: rigida vs flessibile; democratica vs monarchica; antifascista; fondata su sovranità popolare; ampio riconoscimento diritti e garanzie; welfare state.

Organi dello Stato e Poteri

Gli organi costituzionali sono quelli previsti direttamente dalla Costituzione, essenziali per ordinamento: PARLAMENTO (artt. 55-82): Camera deputati (400 membri) + Senato Repubblica (200 + senatori vita) - POTERE LEGISLATIVO: fa le leggi, controlla Governo, elegge Presidente Repubblica; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (artt. 83-91): Capo Stato, rappresenta unità nazionale - RUOLO GARANZIA: scioglimento Camere, nomina Governo, promulgazione leggi, presidenza CSM; GOVERNO (artt. 92-100): Presidente Consiglio + Ministri - POTERE ESECUTIVO: attua leggi, gestisce amministrazione, propone leggi, emana decreti; CORTE COSTITUZIONALE (artt. 134-137): 15 giudici - CONTROLLO COSTITUZIONALITÀ: giudica legittimità leggi, risolve conflitti poteri; MAGISTRATURA (artt. 101-113): giudici ordinari + speciali - POTERE GIUDIZIARIO: amministra giustizia in nome popolo, autonoma e indipendente. Altri organi rilevanti: CSM (autogoverno magistratura), CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti. Questi organi attuano SEPARAZIONE POTERI (Montesquieu) con sistema PESI E CONTRAPPESI per evitare concentrazione potere.

Il Parlamento è BICAMERALE PERFETTO (paritario): CAMERA DEPUTATI: 400 membri (392 Italia + 8 estero), eletti con suffragio universale a 18 anni, eleggibili a 25 anni, legislatura 5 anni; SENATO REPUBBLICA: 200 membri elettivi (196 Italia + 4 estero) + senatori vita (ex Presidenti + max 5 nominati), eletti base regionale, 18 anni voto ed eleggibilità, legislatura 5 anni. BICAMERALISMO PERFETTO significa: identici poteri legislativi; legge deve essere approvata in testo identico da entrambe (navette parlamentari se modifiche); stessa fiducia Governo richiesta da entrambe. FUNZIONI: LEGISLATIVA (art. 70): approvare leggi con procedura ordinaria o commissioni; INDIRIZZO POLITICO: dare/revocare fiducia Governo, mozioni, interpellanze; CONTROLLO: interrogazioni, interpellanze, commissioni inchiesta, audizioni; REVISIONE COSTITUZIONALE (art. 138); ELEZIONE PRESIDENTE REPUBBLICA (seduta comune + delegati regionali); MESSA STATO ACCUSA PRESIDENTE (seduta comune). Ciascuna Camera: elegge Presidente e Ufficio presidenza; adotta proprio regolamento (art. 64); immunità parlamentari (insindacabilità art. 68/1, inviolabilità 68/2-3).

Il Presidente Repubblica (artt. 83-91) è Capo Stato e rappresenta unità nazionale. POTERI: GARANZIA COSTITUZIONALE: messaggi Camere; rinvio leggi per nuova deliberazione (veto sospensivo art. 74); scioglimento Camere (sentiti Presidenti, no ultimi 6 mesi mandato - semestre bianco); nomina 5 giudici Corte Costituzionale; presidenza CSM; GOVERNO: nomina Presidente Consiglio e Ministri (su proposta PdC); autorizza presentazione disegni legge Governo; LEGISLATIVO: promulga leggi entro 1 mese; emana decreti legislativi e decreti-legge (su delibera Governo); emana regolamenti; indice referendum; GIUSTIZIA: grazia e commutazione pene; FORZE ARMATE: comando formale; presidenza Consiglio Supremo Difesa; dichiara stato guerra deliberato da Camere; RELAZIONI INTERNAZIONALI: accredita e riceve ambasciatori; ratifica trattati (previa autorizzazione Camere se necessario); ONORIFICENZE: conferisce decorazioni Repubblica. CONTROFIRMA (art. 89): tutti atti presidenziali necessitano controfirma ministri proponenti (+ PdC per atti legislativi) che assumono responsabilità politica. Presidente IRRESPONSABILE politicamente (salvo alto tradimento/attentato Costituzione art. 90).

Il Presidente Repubblica è eletto (art. 83) da: PARLAMENTO SEDUTA COMUNE: 400 deputati + 200 senatori elettivi + senatori vita + 58 DELEGATI REGIONALI (3 per Regione eletti da Consigli regionali rappresentando minoranze; Valle Aosta 1). Totale circa 1.009 GRANDI ELETTORI. PROCEDIMENTO: elezione 30 giorni prima scadenza mandato; SCRUTINIO SEGRETO (schede carta); MAGGIORANZE: prime 3 votazioni serve 2/3 (circa 672 voti) - maggioranza qualificatissima; dalla 4ª votazione serve maggioranza assoluta (505 voti). Sistema favorisce candidati AMPIO CONSENSO trasversale. REQUISITI CANDIDATO: cittadino italiano; 50 anni compiuti; godimento diritti civili e politici; incompatibilità ogni altra carica. MANDATO: 7 anni (rieleggibile ma prassi non ricandidazione); eletto Presidente Camere convoca Parlamento; GIURAMENTO: davanti Parlamento seduta comune prima assumere funzioni (art. 91). RATIO: elezione indiretta (no voto popolare) garantisce figura equilibrio super partes; maggioranze qualificate richiedono convergenze larghe; durata 7 anni (vs 5 legislature) assicura continuità oltre cicli politici.

Il Governo (artt. 92-100) è organo ESECUTIVO composto da Presidente Consiglio + Ministri (formano Consiglio Ministri). FUNZIONI: INDIRIZZO POLITICO: determina politica generale nazionale ed estera, programma di governo; ESECUZIONE LEGGI: attua leggi parlamentari attraverso PA; POTESTÀ NORMATIVA: decreti legislativi su delega (art. 76); decreti-legge urgenza (art. 77); regolamenti esecuzione leggi; INIZIATIVA LEGISLATIVA: presenta disegni legge Parlamento (previa autorizzazione Presidente Repubblica); AMMINISTRAZIONE: dirige pubblica amministrazione (ministeri, agenzie, enti); BILANCIO: presenta bilancio preventivo e consuntivo Stato; RAPPORTI INTERNAZIONALI: gestisce politica estera, negozia trattati. PRESIDENTE CONSIGLIO (art. 95): dirige politica generale Governo; mantiene unità indirizzo politico-amministrativo; promuove e coordina attività ministri; ne è responsabile. MINISTRI: responsabilità COLLEGIALE atti Consiglio Ministri; responsabilità INDIVIDUALE atti proprio dicastero. FIDUCIA (art. 94): Governo deve avere fiducia entrambe Camere (voto nominale mozione motivata); presentazione entro 10 giorni formazione; cade per: sfiducia Camera/Senato, dimissioni PdC, morte PdC, maggioranza parlamentare venir meno.

La Corte Costituzionale (artt. 134-137) è GIUDICE LEGGI, organo garanzia costituzionale. COMPOSIZIONE: 15 giudici: 5 nominati Presidente Repubblica; 5 eletti Parlamento seduta comune (maggioranza qualificata 2/3 poi 3/5); 5 nominati magistrature supreme (3 Cassazione, 1 Consiglio Stato, 1 Corte Conti). REQUISITI: magistrati giurisdizioni superiori; professori ordinari materie giuridiche; avvocati con 20 anni esercizio. MANDATO: 9 anni NON rinnovabile (garantisce indipendenza); Presidente eletto dalla Corte (3 anni rieleggibile nei 9). COMPETENZE: 1) LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE leggi statali/regionali e atti forza legge: via INCIDENTALE (durante processo giudice solleva questione) o PRINCIPALE (ricorso Stato/Regioni entro 60gg pubblicazione); 2) CONFLITTI ATTRIBUZIONE: tra poteri Stato; tra Stato-Regioni; tra Regioni; 3) GIUDIZIO ACCUSE PRESIDENTE REPUBBLICA (alto tradimento/attentato Costituzione, con +16 membri sorteggiati); 4) AMMISSIBILITÀ REFERENDUM ABROGATIVI. EFFETTI SENTENZE: dichiarazione incostituzionalità → norma CESSA EFFICACIA giorno dopo pubblicazione (erga omnes - tutti, ex tunc - retroattiva). Decisioni INAPPELLABILI. Corte è GIUDICE SUPREMO costituzionalità, custode Costituzione, garante Stato diritto costituzionale.

La Magistratura (artt. 101-113) AMMINISTRA GIUSTIZIA in nome popolo. PRINCIPI FONDAMENTALI: AUTONOMIA E INDIPENDENZA da ogni altro potere (art. 104/1) - garantita attraverso CSM; SOGGEZIONE SOLO LEGGE (art. 101/2) - non ordini Governo/Parlamento; INAMOVIBILITÀ magistrati (art. 107) - no trasferimenti senza consenso o decisione CSM; OBBLIGATORIETÀ AZIONE PENALE (art. 112) - PM deve perseguire ogni notizia reato. ORGANIZZAZIONE: MAGISTRATURA ORDINARIA: civile e penale, articolata in Giudici Pace, Tribunali, Corti Appello, Cassazione; GIURISDIZIONI SPECIALI ammesse: amministrativa (TAR, Consiglio Stato) per controversie PA; contabile (Corte Conti) per contabilità pubblica; militare (solo reati militari in pace). AUTOGOVERNO - CSM (art. 104): Presidente Repubblica (presidente); membri diritto (Primo Presidente e Procuratore Generale Cassazione); 2/3 togati (eletti da magistrati); 1/3 laici (eletti Parlamento tra giuristi). COMPETENZE CSM: assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari magistrati. RECLUTAMENTO (art. 106): concorso pubblico (merito). TUTELA GIURISDIZIONALE (art. 113): sempre garantita contro atti PA. PM: gode garanzie indipendenza. MOTIVAZIONE (art. 111): obbligatoria tutti provvedimenti giurisdizionali.

Diritti e Doveri dei Cittadini

L'art. 2 riconosce "diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali": CATEGORIA APERTA che include: DIRITTI CIVILI (Titolo I, 13-28): libertà personale (13), domicilio (14), corrispondenza (15), circolazione (16), riunione (17), associazione (18), religione (19), manifestazione pensiero (21), difesa (24), giudice naturale (25), presunzione innocenza (27); DIRITTI ETICO-SOCIALI (Titolo II, 29-34): famiglia (29), educazione figli (30), salute (32), istruzione (33-34); DIRITTI ECONOMICI (Titolo III, 35-47): lavoro (4, 35-36), retribuzione dignitosa (36), riposo e ferie (36), sciopero (40), proprietà con funzione sociale (42); DIRITTI POLITICI (Titolo IV, 48-54): voto (48), associazione partiti (49), accesso cariche pubbliche (51). "INVIOLABILI" significa: riconosciuti a TUTTE PERSONE (non solo cittadini); PREESISTONO Stato (non creati ma riconosciuti); NON SOPPRIMIBILI neppure con revisione costituzionale (nucleo intangibile). Corte Costituzionale ha riconosciuto anche DIRITTI NON SCRITTI tramite interpretazione evolutiva art. 2: identità personale, riservatezza, ambiente salubre, procreazione cosciente, orientamento sessuale. Art. 2 richiede anche DOVERI INDEROGABILI SOLIDARIETÀ politica, economica, sociale (fondamento welfare, mutuo aiuto).

Le principali LIBERTÀ FONDAMENTALI (Parte I, Titolo I Rapporti Civili): LIBERTÀ PERSONALE (art. 13): inviolabile; restrizioni solo per atto motivato autorità giudiziaria; casi urgenza: polizia può fermare ma serve convalida giudice entro 48+48 ore; vietata tortura e violenza su detenuti; DOMICILIO (art. 14): inviolabile; perquisizioni/sequestri solo con autorizzazione giudiziaria motivata; eccezioni: controlli sanitari, fiscali, economici per legge; CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI (art. 15): segretezza inviolabile; intercettazioni solo con atto motivato autorità giudiziaria; include lettere, telefonate, email, messaggi; CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (art. 16): libertà movimento territorio nazionale; limitazioni solo generali per sanità/sicurezza, mai politiche; libertà espatrio e rientro; RIUNIONE (art. 17): diritto riunirsi pacificamente senz'armi; luoghi privati/aperti pubblico: no preavviso; luoghi pubblici: preavviso autorità (possono vietare solo per sicurezza comprovata); ASSOCIAZIONE (art. 18): libertà associarsi senza autorizzazione per fini leciti; vietate associazioni segrete e paramilitari politiche; RELIGIONE (art. 19): professare liberamente fede individuale/associata, propaganda, culto privato/pubblico; limite: buon costume; MANIFESTAZIONE PENSIERO (art. 21): con parola, scritto, ogni mezzo; stampa senza censure; sequestro stampa solo autorizzazione giudice; trasparenza finanziamenti stampa. Queste libertà hanno RISERVA LEGGE (limitabili solo per legge) e spesso RISERVA GIURISDIZIONE (limitazioni solo da giudice).

L'art. 32 stabilisce: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a determinato trattamento sanitario se non per disposizione legge. La legge non può violare limiti imposti rispetto persona umana". DIRITTO FONDAMENTALE: salute è diritto primario persona (include benessere fisico, mentale, sociale secondo OMS); INTERESSE COLLETTIVO: oltre diritto individuale, salute è interesse comunità (giustifica obblighi vaccinali, misure sanitarie, prevenzione epidemie); CURE GRATUITE INDIGENTI: base costituzionale SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE universalistico (L. 833/1978) - tutti hanno diritto cure essenziali gratuite o ticket sociale; LIBERTÀ CURE: principio CONSENSO INFORMATO - nessuno può essere obbligato a cure salvo: legge (es. TSO trattamento sanitario obbligatorio per malattie mentali gravi; vaccinazioni obbligatorie); rispetto dignità umana (limita TSO, vieta accanimento terapeutico, riconosce diritto rifiuto cure, testamento biologico). ATTUAZIONE: SSN (1978), LEA Livelli Essenziali Assistenza, diritto cure anche stranieri irregolari (urgenti), biotestamento (L. 219/2017). Corte Costituzionale: salute è diritto "primario e assoluto" che condiziona altri diritti (es. anche stranieri irregolari hanno diritto cure urgenti).

Gli artt. 33-34 disciplinano ISTRUZIONE: ART. 33 - LIBERTÀ INSEGNAMENTO: arte, scienza, insegnamento liberi; Stato istituisce scuole statali tutti gradi; privati possono istituire scuole "senza oneri Stato" (controversia finanziamenti scuole paritarie); scuole paritarie con trattamento equipollente; esame Stato; autonomia universitaria. ART. 34 - DIRITTO STUDIO: "Scuola aperta a tutti"; istruzione inferiore (oggi 10 anni) OBBLIGATORIA E GRATUITA; "Capaci e meritevoli, anche se privi mezzi, hanno diritto raggiungere gradi più alti studi"; Stato garantisce con: borse studio, assegni famiglie, altre provvidenze (assegnate per concorso). RATIO COSTITUZIONALE: istruzione come: DIRITTO SOCIALE fondamentale; STRUMENTO UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (art. 3/2) - rimuove ostacoli economici; FORMAZIONE CITTADINI consapevoli (democrazia richiede cittadini istruiti); SVILUPPO PIENO PERSONA; MOBILITÀ SOCIALE (merito vs censo). ATTUAZIONE: scuola obbligo gratuita; abolizione tasse scolastiche scuola superiore; borse studio università; libri testo gratuiti/rimborso; mense scolastiche; trasporto; diritto studio universitario (art. 34 + L. 390/1991). Corte Costituzionale: istruzione è "servizio pubblico essenziale"; Stato deve garantire effettività diritto studio meritevoli bisognosi.

La Costituzione prevede DOVERI COSTITUZIONALI inderogabili bilanciando diritti: SOLIDARIETÀ (art. 2): "doveri inderogabili solidarietà politica, economica, sociale" - fondamento welfare, mutuo soccorso, coesione sociale; FEDELTÀ REPUBBLICA (art. 54): fedeltà Repubblica, osservanza Costituzione e leggi; chi ha funzioni pubbliche deve adempierle "con disciplina e onore"; DOVERE TRIBUTARIO (art. 53): "Tutti tenuti concorrere spese pubbliche in ragione capacità contributiva" - pagare tasse secondo possibilità economiche; sistema progressivo (chi ha più paga percentualmente più); finanzia servizi pubblici, welfare, redistribuzione; DIFESA PATRIA (art. 52): "sacro dovere cittadino"; servizio militare oggi sospeso (esercito professionale dal 2005); rimane dovere morale difesa comunità nazionale; VOTO (art. 48): definito "dovere civico" - non obbligatorio giuridicamente (no sanzioni) ma moralmente vincolante; democrazia richiede partecipazione; ISTRUZIONE (art. 34): obbligo scolastico minimo (oggi 10 anni) - genitori devono garantire istruzione figli; LAVORO (art. 4): dovere svolgere "attività o funzione che concorra progresso materiale o spirituale società secondo proprie possibilità e scelta". RATIO: essere parte comunità implica RESPONSABILITÀ verso collettività; diritti comportano doveri; solidarietà è base coesione sociale; contribuzione fiscale finanzia servizi comuni.

Revisione e Modifiche

La Costituzione è RIGIDA: modificabile solo con PROCEDIMENTO AGGRAVATO (art. 138) più complesso leggi ordinarie. PROCEDURA REVISIONE COSTITUZIONALE: 1) DOPPIA DELIBERAZIONE: legge revisione approvata da CIASCUNA Camera (Camera e Senato separatamente) con DUE successive deliberazioni a intervallo NON MINORE 3 MESI; 2) MAGGIORANZA QUALIFICATA: in SECONDA votazione richiede MAGGIORANZA ASSOLUTA (50%+1) componenti ciascuna Camera; 3) REFERENDUM CONFERMATIVO (eventuale): entro 3 mesi pubblicazione legge, può essere richiesto da: 1/5 membri Camera (126 deputati o 40 senatori), 500.000 elettori, 5 Consigli regionali; se richiesto: legge promulgata SOLO se approvata maggioranza voti validi (NO quorum partecipazione); 4) NO REFERENDUM: se legge approvata seconda votazione MAGGIORANZA 2/3 ciascuna Camera (larghissimo consenso trasversale). GARANZIE PROCEDURA: stabilità costituzionale (modifiche non facili); necessità ampio consenso politico (maggioranze qualificate); possibilità intervento popolare (referendum); tempo riflessione (3 mesi minimo). UNICO LIMITE ASSOLUTO (art. 139): "forma repubblicana non può essere oggetto revisione costituzionale" - impossibile ripristinare monarchia neppure con art. 138.

Esistono LIMITI revisione costituzionale che neppure procedimento art. 138 può superare: LIMITE ESPRESSO (art. 139): "forma repubblicana non può essere oggetto revisione costituzionale" - impossibile ripristinare monarchia; unico limite testuale esplicito. LIMITI IMPLICITI (elaborati dottrina e Corte Costituzionale): PRINCIPI SUPREMI ordinamento non modificabili neppure con revisione costituzionale: principi fondamentali (artt. 1-12): democrazia, sovranità popolare, lavoro, solidarietà; diritti inviolabili uomo (art. 2): nucleo intangibile diritti fondamentali; forma democratica: pluralismo, elezioni libere, alternanza; unità e indivisibilità Repubblica (art. 5); laicità Stato (artt. 7-8); uguaglianza sostanziale (art. 3). LIMITI PROCEDURALI: rispetto procedimento art. 138 (doppia deliberazione, intervallo 3 mesi, maggioranze qualificate, possibile referendum); legge revisione viziata proceduralmente è incostituzionale. LIMITI TEMPORALI: art. 139 vieta revisione forma repubblicana sempre; alcuni ritengono limiti a revisioni troppo frequenti (stabilità costituzionale). LIMITI CIRCOSTANZIALI: revisioni durante guerre, stati emergenza, crisi istituzionali potrebbero essere ritenute illegittime. CONTROLLO: Corte Costituzionale può sindacare legittimità leggi revisione che violino: procedimento art. 138; principi supremi ordinamento (limiti impliciti). Giudizio ammesso anche se controverso dottrinalmente.

Le LEGGI COSTITUZIONALI sono leggi approvate con procedimento aggravato art. 138. Due tipi: 1) LEGGI REVISIONE COSTITUZIONALE: modificano/integrano/abrogano articoli Costituzione esistenti. Esempi: riduzione numero parlamentari (2020); pareggio bilancio (2012); riforma Titolo V autonomie (2001); abolizione pena morte guerra (2007). 2) LEGGI COSTITUZIONALI SENSO STRETTO: integrano Costituzione disciplinando materie previste ma non regolate da essa. Esempi: statuti speciali 5 Regioni (Sicilia, Sardegna, Valle Aosta, Trentino-AA, Friuli-VG); legge costituzionale Corte Costituzionale (1948, 1953); norme immunità parlamentari. RANGO COSTITUZIONALE entrambe: prevalgono su leggi ordinarie; hanno forza legge costituzionale; possono derogare Costituzione nei limiti (principi supremi). PROCEDIMENTO IDENTICO (art. 138): doppia deliberazione Camere (intervallo 3+ mesi); seconda maggioranza assoluta; eventuale referendum confermativo; pubblicazione Gazzetta Ufficiale serie speciale. DIFFERENZA leggi ordinari: procedimento più complesso (maggioranze qualificate, tempi lunghi); forza giuridica superiore; possibilità modificare Costituzione. SUBORDINAZIONE: leggi costituzionali subordinate solo a: Costituzione stessa (principi supremi - limiti impliciti revisione); norme diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10). Corte Costituzionale può sindacare legittimità leggi costituzionali che violino principi supremi o procedimento.

Dal 1948 a oggi Costituzione modificata circa 17-20 VOLTE con leggi revisione costituzionale approvate. PRINCIPALI RIFORME COSTITUZIONALI: 1963: attuazione Regioni ordinarie; 1989-1993: riforme immunità parlamentari (referendum); 2000: voto italiani estero, istituzione Circoscrizione Estero; 2001: RIFORMA TITOLO V (più ampia) - federalismo, rafforzamento autonomie regionali, nuovo riparto competenze Stato-Regioni, federalismo fiscale; 2003: parità genere accesso cariche pubbliche (art. 51 comma pari opportunità); 2007: abolizione pena morte anche codice militare guerra (prima rimaneva per reati guerra); 2012: PAREGGIO BILANCIO - introduzione vincoli finanziari (artt. 81, 97, 119) per obblighi UE Fiscal Compact; 2020: RIDUZIONE PARLAMENTARI - da 630 a 400 deputati, da 315 a 200 senatori elettivi (approvata con referendum); 2021: abbassamento età voto Senato da 25 a 18 anni (parificazione Camera); 2022: tutela costituzionale AMBIENTE, biodiversità, ecosistemi (art. 9); tutela animali leggi Stato (art. 9). REFERENDUM BOCCIATI: 2006: riforma Devolution centrodestra (no 61%); 2016: riforma Renzi-Boschi superamento bicameralismo perfetto, abolizione Province costituzionali (no 59%). ARTICOLI MAI MODIFICATI: Principi Fondamentali 1-12 (tutti originali); maggior parte diritti Parte Prima; molti articoli Parte Seconda. ARTICOLI ABROGATI: 6 articoli (115, 118, 124, 128, 129, 130) con riforma 2001 Titolo V.

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